Arci Jesi-Fabriano

Statuto

Lo Statuto del Comitato Territoriale Arci di Jesi-Fabriano segue le indicazioni dello statuto nazionale dell’Arci; l’ultimo aggiornamento allo statuto è stato approvato dal Congresso Territoriale tenuto a Jesi il 18 ottobre 1998.

Lo statuto si compone di 5 titoli:

Titolo I – DEFINIZIONE, FINALITÀ, PROGRAMMA, nel quale sono descritti i valori di riferimento, le finalità e i campi prioritari d’intervento.

Titolo II – FORMA ASSOCIATIVA, nel quale sono descritte le modalità di adesione, le parti costitutive, con particolare riferimento ai Circoli, e i diritti degli associati

Titolo III – SISTEMA ISTITUZIONALE, nel quale sono descritti i livelli organizzativi nazionali e locali, il funzionamento delle assemblee e le modalità elettive dei vari organi di rappresentanza e direzione.

Titolo IV – GLI ORGANI DI GARANZIA E DI CONTROLLO, nel quale sono descritte le modalità di controllo degli organismi preposti, quali il collegio dei garanti e il collegio dei sindaci revcisori.

Titolo V – LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE, nel quale sono descritte le modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee e la partecipazione degli associati.

Titolo VI  – PATRIMONIO, RISORSE e AMMINISTRAZIONE –  e Titolo VII – NORME FINALI E TRANSITORIE, nei quali è descritto quanto attiene al patrimonio, alle fonti di finanziamento, la definizione di esercizio sociale, nonché le modalità riguardanti l’eventuale scioglimento dell’associazione

I singoli Circoli affiliati all’Arci tramite il Comitato Territoriale adottano uno specifico statuto, votato dall’assemblea dei soci del circoli, il quale segue le indicazioni dello statuto dell’Arci nazionale.

STATUTO DEL COMITATO TERRITORIALE DI JESI-FABRIANO

– PREMESSA

ARCI Nuova Associazione Comitato Territoriale riconosce la propria memoria storica nei valori delle lotte di Liberazione e di Democrazia nata dalla Resistenza contro il nazifascismo, che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana. I principi ispiratori di ARCI Nuova Associazione si richiamano ai valori ideali dei movimenti di emancipazione e di liberazione dell’Umanità:

  • · ai valori della tolleranza, della fraternità, della solidarietà e della mutualità
  • · alla piena valorizzazione di ogni singolo individuo attraverso il lavoro e la progettazione del proprio tempo di vita.

ARCI Nuova Associazione si richiama alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite.

Titolo I – DEFINIZIONE – FINALITÀ – PROGRAMMA

ART. 1 – ARCI Nuova Associazione è un’associazione autonoma e pluralista che opera nel campo della Cultura, della Socialità, della Solidarietà, dei Diritti, della Formazione, per la promozione umana e civile attraverso la forma associativa. ARCI Nuova Associazione è una rete di spazi di partecipazione responsabile dei cittadini e promuove forme autorganizzate nella società civile, anche a carattere volontario, per favorire una più articolata dialettica della democrazia, per stimolare una reale comunicazione.

ARCI Nuova Associazione non persegue scopi di lucro. Insieme ai soci individuali, sono soci dell’ARCI Nuova Associazione, tutti i soci dei circoli in Italia e all’estero che, attraverso l’affiliazione assumono il carattere di basi associative dell’associazione nazionale.

ART. 2 – ARCI Nuova Associazione Comitato è per una cultura della non violenza; per lo sviluppo di una cultura di Pace; per la liberazione degli individui; per il diritto all’autodeterminazione di ogni popolo; per l’affermazione di una società tollerante, solidale e multietnica; per lo sviluppo della democrazia e di reali esperienze di autorganizzazione della società civile in ogni paese affinché si instaurino nuovi rapporti fra gli individui, i popoli e le comunità e si affermi una logica di risoluzione non violenta dei conflitti. ARCI Nuova Associazione afferma questi valori attraverso il proprio concreto impegno nel territorio, nella forma di un’associazione federalista e solidale, che riconosce pari dignità, autonomia economica, organizzativa e statutaria alle proprie strutture su scala locale, territoriale e regionale.

ART. 3 – ARCI Nuova Associazione si impegna per il pieno riconoscimento, anche legislativo, dei principi dell’associazionismo valorizzando la propria complessità e la ricchezza delle diversità che la costituiscono. ARCI Nuova Associazione vuole intervenire con la propria pratica associativa nell’articolazione della dialettica democratica della Repubblica.

In quanto forma di autorganizzazione della società civile esprime propria autonoma soggettività politica e vuole interloquire, in forza del suo concreto agire sociale, con altri soggetti organizzati come i partiti, gli enti, le istituzioni. ARCI Nuova Associazione promuove ed organizza l’impegno sociale volontario dei cittadini anche attraverso la creazione di specifiche forme associative. Attraverso la valorizzazione dei singoli nelle esperienze collettive ARCI Nuova Associazione intende favorire la crescita culturale degli individui, promuovendo al contempo la crescita e la progettazione di tempi scelti di vita, nella piena e consapevole attività delle persone.

ART. 4 – Sono campi prioritari di intervento dell’Associazione:

  • la difesa, la valorizzazione e lo sviluppo delle forme associative, delle aggregazioni giovanili e dei loro linguaggi;
  • il favorire in ogni modo l’integrazione, il confronto delle nostre esperienze associative nella logica dell’interscambio, nonché la collaborazione più ampia con altre forme di associazionismo;
  • la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale paesaggistico e ambientale;
  • il recupero e il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo;
  • la tutela dei diritti del cittadino in rapporto alla produzione e al consumo culturale;
  • l’impegno per il pieno riconoscimento del diritto dei cittadini ad un’informazione corretta ed efficace, reale strumento di servizio per la comunità e non di governo;
  • l’azione per difendere e rinnovare lo stato sociale in una prospettiva di crescita dell’economia sociale che veda protagonisti i soggetti non-profit, il privato sociale, il terzo settore, soprattutto nella gestione dei servizi alla persona;
  • l’azione per rinnovare le istituzioni pubbliche e la pubblica amministrazione in una prospettiva di decentramento, di valorizzazione delle autonomie che favoriscano la partecipazione e il controllo democratico dei cittadini;
  • la promozione della cultura del servizio civile alla collettività anche operando affinché, la legislazione favorisca l’impiego, nelle attività del sistema associativo e di volontariato, degli obiettori di coscienza al servizio militare;
  • operare affinché il riequilibro del rapporto nord-sud del mondo sia assunto dalla comunità nazionale ed internazionale come questione centrale, obiettivo strategico delle politiche di sviluppo;
  • farsi carico, nell’impegno quotidiano dell’associazione, dell’affermazione dei diritti delle fasce più deboli della popolazione, della lotta all’emarginazione, alla solitudine e al disagio.

ART. 5Rappresentano specifici settori di attività di ARCI Nuova Associazione:

  • tutte le forme espressive, in particolare il cinema, gli audiovisivi, il teatro, la musica, la danza, l’espressione corporea, la scrittura, le arti visive, i beni culturali, la pittura la scultura, la fotografia;
  • la comunicazione, l’informazione, l’emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali;
  • le attività educative e formative anche a carattere professionale;
  • lo sviluppo delle nuove tecnologie;
  • le attività ludiche;
  • il turismo, come esperienza di conoscenza e di incontro;
  • gli scambi internazionali come possibilità di confronto fra culture ed esperienze diverse;
  • le attività di cooperazione e di solidarietà internazionale e le attività di educazione allo sviluppo;
  • interventi sociali e culturali tesi a favorire la civile convivenza fra etnie diverse;
  • l’elaborazione e la gestione di progetti finalizzati alla soluzione delle problematiche che si manifestano nell’ambito della conflittualità e del disagio sociale.

ART. 6 – Tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto possono iscriversi all’Associazione indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e professione.

Titolo II – FORMA ASSOCIATIVA

ART. 7 – Possono aderire ad ARCI Nuova Associazione: circoli, singoli cittadini ed associazioni che si riconoscono ed accettano il presente statuto. I soci collettivi, con l’adesione ad ARCI Nuova Associazione, mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale. Sono condizione per l’adesione:

a) per i soci collettivi:

  • l’accettazione degli statuti adottati da ARCI Nuova Associazione nelle sue varie articolazioni;
  • la domanda di adesione;
  • l’adozione per i propri soci della tessera nazionale dell’Associazione;

b) per i soci individuali;

  • – l’accettazione degli statuti adottati da ARCI Nuova Associazione nelle sue varie articolazioni;
  • – l’adozione della tessera nazionale dell’Associazione.

ART. 8 – Sono parti costitutive di ARCI Nuova Associazione: i circoli, le associazioni a carattere locale e nazionale, i soci individuali.

ART. 9 – Il Circolo costituisce l’elemento associativo di base di ARCI Nuova Associazione. La sua adesione annuale all’Associazione è subordinata al recepimento nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili dello statuto Nazionale che sono il fondamento etico giuridico di ARCI Nuova Associazione, quali: l’assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, di partecipazione, di collegialità, di trasparenza amministrativa, la titolarità dei diritti sostanziali di tutti gli associati, l’uniformità e l’effettività del rapporto associativo che prevede i medesimi diritti di voto per tutti i soci maggiorenni e l’esclusione di ogni limitazione connessa alla partecipazione strumentalmente a termine.

ART. 10 – Ad ARCI Nuova Associazione possono aderire associazioni tematiche a carattere nazionale. Qualora esse, data la tipologia delle attività promosse, insistano sull’insieme del corpo sociale di ARCI Nuova Associazione, devono assumere la forma organizzativa dell’ente paritetico di secondo grado. Sono fatte salve le associazioni con le quali già intercorre il rapporto di adesione. Per queste ultime è comunque necessario il recepimento all’interno del proprio statuto delle norme di cui al capitolo sulla democrazia e partecipazione.

ART. 11 – Ai soci individuali vengono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e di partecipazione comuni a tutti gli associati in accordo con i principi istituzionali dell’associazione e in armonia con la legislazione vigente.

ART. 12 – Gli associati hanno diritto a:

  • partecipare alle attività promosse dall’Associazione, concorrere all’elaborazione del programma e all’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario delle diverse articolazioni dell’Associazione, nelle forme della democrazia diretta ovvero di mandato;
  • eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo in base al principio del voto singolo ed essere eletti negli stessi.

Sono tenuti a:

  • – osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
  • – versare il corrispettivo previsto per la quota associativa annua la quale è intrasmissibile;
  • – rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne, all’operato degli organismi di garanzia dell’Associazione.

ART. 13 – Salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci individuali e collettivi avviene:

– per il mancato rinnovo della adesione annuale, del pagamento della quota associativa;

– per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell’adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti;

– per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva (irrogabile nei casi di grave inosservanza delle disposizioni statutarie o delle deliberazioni degli organi associativi; attentato al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; appropriazione indebita dei fondi sociali, atti o documenti o altro di proprietà dell’Associazione).

Titolo III – SISTEMA ISTITUZIONALE

ART. 14La struttura organizzativa di ARCI Nuova Associazione è articolata su: i Comitati Territoriali; i Comitati Regionali; gli Organismi di Direzione Nazionale.

ART. 15Il Comitato Territoriale è il principale soggetto dell’iniziativa politica ed organizzativa dell’Associazione sul territorio. Ha il compito di valorizzare e sviluppare l’insediamento di ARCI Nuova Associazione nel proprio ambito territoriale dotandosi delle strutture operative adeguate. Promuove la costituzione di nuove basi associative. In concorso con queste o direttamente può svolgere ogni iniziativa utile al perseguimento delle finalità sociali. Rappresenta ARCI Nuova Associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

ART. 16Il Comitato Regionale ha il compito di promuovere e sviluppare l’Associazione sul territorio regionale anche attraverso la costituzione dei Comitati Territoriali. In concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche. Organizza iniziative formative ed informative per i propri dirigenti e per l’intero corpo sociale. Coordina i rapporti con l’ente regione, rappresenta ARCI Nuova Associazione nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale.

ART. 17 – Gli Organismi di Direzione Nazionale, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell’Associazione nella sua dimensione nazionale. Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell’Associazione nel territorio. Di concerto con i Comitati, curano la gestione di servizi ed attività comuni. Rappresentano nazionalmente ARCI Nuova Associazione nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni sociali e politiche.

ART. 18I Comitati territoriali e i Circoli debbono essere dotati di atto costitutivo e di statuto autonomi. Tali statuti devono recepire le norme dettate dallo Statuto nazionale relativamente ai titoli I, II, IV e V. Gli statuti territoriali e dei circoli, prima della loro adozione, devono passare al vaglio del Collegio dei Garanti della struttura organizzativa sovra ordinata.

ART. 19 – Sono organismi territoriali di direzione: il Congresso Territoriale; il Consiglio Territoriale; il Presidente Territoriale; il Vice-Presidente Territoriale; la Segreteria Territoriale.

ART. 20 – Il Congresso Territoriale è l’organo sovrano dell’Associazione; esso si svolge di norma ogni quattro anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Territoriale. Esso ha il compito di:

  • · discutere ed approvare il programma generale dell’Associazione;
  • · discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto Territoriale;
  • · eleggere il Consiglio Territoriale;
  • · eleggere il Collegio Territoriale dei Garanti;
  • · eleggere il Collegio Territoriale dei Revisori dei conti.

Il Congresso Territoriale può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso esso viene svolto entro 3 mesi dalla richiesta motivata di organismi dirigenti di Basi Associative che rappresentino più di un terzo dei soci territoriali. Il Congresso straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

ART. 21 – Il Consiglio territoriale è il massimo organo di governo e di rappresentanza dell’Associazione tra un congresso e l’altro. Ha il compito di:

  • · applicare le decisioni congressuali;
  • · discutere ed approvare il programma di attività e definire le sue modalità di realizzazione;
  • · discutere ed approvare il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario, nonché eventuali variazioni di bilancio;
  • · discutere ed approvare il piano di tesseramento sociale;
  • · discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto Territoriale, salvo ratifica da parte del primo Congresso Territoriale successivamente convocato;
  • · eleggere il Presidente Territoriale e il Vice-Presidente Territoriale;
  • · eleggere la Segreteria Territoriale su proposta del Presidente Territoriale;
  • · convocare il Congresso territoriale ordinario e straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
  • · decidere la costituzione o l’adesione ad organizzazioni od imprese.

Il Consiglio Territoriale s’impegna a convocare un’Assemblea Territoriale dei Circoli, su specifiche tematiche, almeno una volta l’anno. Il Consiglio Territoriale può cooptare nuovi componenti nella misura massima di 1/4 in aumento decorsi almeno sei mesi dalla data del Congresso ed 1/4 in sostituzione di dimissionari o decaduti.

ART. 22 – Il Presidente Territoriale rappresenta ed esprime l’unità politica dell’Associazione, garantisce la corretta ripartizione dei compiti e delle funzioni degli Organismi Territoriali, esercita compiti di rappresentanza esterna. Convoca e dirige i lavori del Consiglio Territoriale, esercita il coordinamento politico ed organizzativo dell’Associazione. Propone i componenti della Segreteria al Consiglio Territoriale. Convoca e dirige i lavori della Segreteria Territoriale. Rappresenta l’Associazione in giudizio e verso i terzi.

ART. 23 – Il Vice-Presidente Territoriale coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni.

ART. 24 – La Segreteria Territoriale è l’organismo esecutivo del governo dell’Associazione. Ha il compito di formulare i programmi di attività sociale e di garantirne l’attuazione mediante la realizzazione delle iniziative ad esso connesse, nonché di predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario annuale. Garantisce, inoltre, il funzionamento dei servizi territoriali e la pubblicizzazione delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei rendiconti mediante affissione di tali atti per 15 giorni consecutivi presso la sede del Comitato Territoriale.

ART. 25 – La Segreteria, di concerto con l’Amministratore, ha il compito di attuare le scelte amministrative nell’ambito degli indirizzi di bilancio fissati dal Consiglio Territoriale.

Titolo IV – GLI ORGANI DI GARANZIA E DI CONTROLLO

ART. 26 – Sono organismi di garanzia e di controllo: il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 27 – IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, presente in ogni livello organizzativo dell’Associazione ed eletto nei rispettivo Congressi. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e fornisce pareri agli Organismi Dirigenti sulla loro corretta applicazione.

Come previsto dall’art. 18, verifica la conformità degli Statuti delle Basi Associative e alle norme vincolanti del presente Statuto. Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli Organismi Dirigenti. Dirime le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi e fra organismi dirigenti, erogando – ove nel caso – le sanzioni previste. Nel caso di controversie tra Organismi Dirigenti, l’ambito di giurisdizione è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato. La iniziativa del collegio dei garanti è intrapresa a seguito di richiesta o di ricorso di parte o per propria autonoma iniziativa.

Il Collegio Territoriale dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti.

I componenti del Collegio dei Garanti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in ambito giuridico, non facenti parte di Organismi Direttivi di pari livello o di Organismi Esecutivi di ogni livello. Essi eleggono al loro interno il Presidente.

Il Collegio Territoriale dei Garanti, oltre che agire nell’ambito proprio di competenza, assume anche funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei garanti dei livelli sottordinati. Il Collegio Territoriale dei Garanti si dota di un regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento dell’organismo. Esso inoltre definisce il sistema di sanzioni per le violazioni commesse. Tale regolamento e tale sistema sanzionatorio vengono approvati dal Consiglio Territoriale e ad essi si uniformano i Collegi dei Garanti degli altri livelli organizzativi dell’Associazione.

I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni degli Organismi da cui sono stati eletti. Il Collegio Territoriale dei Garanti viene dotato delle risorse necessarie al proprio funzionamento.

ART. 28 – IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell’Associazione ed eletto nel rispettivo Congresso.

Il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori è formato da tre componenti effettivi e due supplenti scelti tra i soci non membri di Organismi Dirigenti di pari livello; elegge nel suo seno il Presidente ed ha il compito di:

  • esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
  • controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci e del rendiconto economico e finanziario alle scritture come previsto dagli articoli specifici del Regolamento Amministrativo.

Esso presenta ogni anno al Consiglio Territoriale una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario.

Titolo V – LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE

ART. 29 – I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di ARCI

Nuova Associazione sono: l’adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni; la verificabilità dei programmi; l’uguaglianza di diritti tra tutti i soci.

ART. 30 – Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti. Sono invece valide solo in presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:

  • approvazione del rendiconto economico e finanziario e sue variazioni;
  • elezione degli organismi dirigenti;
  • approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari e straordinari;
  • delibera di decadenza da componente degli organismi;
  • adozione di provvedimenti di commissariamento.

ART. 31 – L’elezione di organismi dirigenti ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

ART. 32 – Ogni organismo dirigente deve provvedere entro 90 giorni dall’insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento, che determini le modalità di funzionamento dell’organismo dirigente medesimo.

ART. 33 – Nella composizione di un organismo dirigente, la rappresentanza numerica di un comitato, ovvero di una base associativa, non può superare il quarto dei componenti dell’organismo medesimo.

ART. 34 – Il Comitato Territoriale, in virtù delle funzioni di rappresentanza nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi che, per suo tramite, aderiscono ad ARCI Nuova Associazione. In particolare, per quanto riguarda i Circoli, il Comitato Territoriale dovrà garantire il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa e, in caso di costituzione di nuovi circoli, dovrà curare: la predisposizione di Atto Costitutivo e Statuto, verificandone la compatibilità con quello di ARCI Nuova Associazione; l’intero iter costitutivo fino alla convocazione della prima Assemblea Ordinaria.

ART. 35 – In caso di ripetute e gravi violazioni delle norme statutarie o in caso di persistenti inadempienze di natura politico-organizzativa commesse da parte di un Comitato territoriale e Regionale, su proposta del Collegio dei Garanti, il Consiglio Nazionale può deliberare la decadenza degli organismi dirigenti e l’invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte ad eliminare le cause che hanno determinato l’evento e ristabilire le condizioni di normale agibilità democratica. La decisione, che deve essere adottata con la maggioranza della metà più uno dei propri

componenti, dovrà indicare i poteri concessi fino alla celebrazione del Congresso straordinario.

Titolo VI – PATRIMONIO – RISORSE – AMMINISTRAZIONE

ART. 36 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • – beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
  • – le eccedenze degli esercizi annuali;
  • – erogazioni, donazioni e lasciti;
  • – partecipazioni societarie.

ART. 37 – Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:

  • – le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle basi associative;
  • – i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
  • – i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
  • – i contributi pubblici e dei privati.

ART. 38 – L’esercizio sociale si svolge di norma dal 1 gennaio al 31 dicembre; il bilancio preventivo dovrà essere discusso ed approvato entro l’inizio dell’Esercizio a cui si riferisce. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato entro 4 mesi dal termine dell’esercizio a cui fa riferimento. E’ fatto divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi di riserva o capitale.

ART. 39 – Ogni livello organizzativo dell’associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

Titolo VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 40 – Lo scioglimento di ARCI Nuova Associazione Comitato Territoriale Jesi – Fabriano può essere deciso solo da un Congresso Territoriale appositamente convocato. In tal caso, il patrimonio dell’Associazione Territoriale, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o ad altre Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle di ARCI Nuova Associazione o a fini di pubblica utilità e, comunque, non potrà mai essere ripartito tra i soci collettivi e individuali.

ART. 41 – In via transitoria, l’esercizio sociale iniziato il 1/10/98 si chiuderà il 31/12/ 99.

ART. 42 – ARCI Nuova Associazione Comitato Territoriale Jesi – Fabriano aderisce alla Federazione ARCI, contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa. Tutti i soci individuali e collettivi di ARCI Nuova Associazione aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi.

ART. 43 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

APPROVATO DAL CONGRESSO TERRITORIALE DELLA ZONA JESI – FABRIANO

18 OTTOBRE 1998 – JESI (AN)