Luci e ombre del Ddl sul Terzo Settore in discussione al Senato

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di Maurizio Mumolo, Reti di Terzo settore e Fondazioni

La riforma della legislazione del terzo settore sta proseguendo, non senza difficoltà, il suo cammino.
Finora l’aula ha approvato gli articoli fino al 5. È interessante notare che il vero dibattito di merito si sta svolgendo in seduta plenaria, prova evidente dell’errore nella scelta di affidare la discussione alla I commissione, che non ha manifestato alcuna competenza sulle problematiche del terzo settore.
Ma vediamo le novità contenute nel testo finora approvato, molto distante da quello iniziale del Governo e anche abbastanza diverso da quello approvato alla Camera.

Nell’art. 1 è contenuta una definizione giuridica di Terzo settore, un termine finora confinato nel solo ambito sociologico: «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni o servizi».

Il testo è in linea con chi sostiene una funzione non economicistica e più sociale del terzo settore.
Nell’art. 2 finalmente è messa sullo stesso piano l’iniziativa economica e il diritto ad associarsi, mentre nel testo della Camera, paradossalmente, l’associazionismo sembrava avere un minore apprezzamento dell’impresa.

Il 3 è uno degli articoli più dibattuti del provvedimento ed anche uno dei più importanti in quanto detta le caratteristiche della futura revisione del libro I del codice civile.

È prevista una semplificazione delle procedure per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica superando il regime concessorio attualmente in vigore.

Al comma 1 lett. d) vi è una delle norme più discutibili dell’intero provvedimento ove si prevede che «alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d’impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del ibro quinto del codice civile, in quanto compatibili e in coerenza con quanto disposto all’articolo 9 comma 1 lettera e)».

È bene chiarire subito che non si tratta della trasformazione obbligatoria in impresa sociale (come voleva il testo originario del governo) ma l’applicazione, condizionata, per una parte del non profit, di norme pensate soprattutto per le imprese profit.

Il problema è la definizione dell’attività di impresa, con il rischio che possa essere assimilata a qualsiasi attività economica (come prevede la normativa europea) obbligando quindi soggetti associativi, spesso piccolissimi, che svolgono una normale attività di autofinanziamento ad adottare procedure gestionali onerose ed improprie. Questo rischio viene temperato dall’inciso «in quanto compatibili» e dal recentissimo emendamento, che in parte risponde alle proteste delle associazioni, che prevede una progressività di adozione dei vincoli a seconda delle dimensioni dei soggetti (l’art. 9 comma 1 lett. e, non ancora approvato).

Il pure importantissimo art. 4 lega il riconoscimento di ente di Terzo settore, con i benefici conseguenti, allo svolgimento di un’attività di interesse generale.

Viene quindi superato il riferimento alle finalità come requisito primario del soggetto e proseguendo sull’orientamento che la legislazione sta tenendo a partire dal DL 460/97. L’elenco delle attività non viene più determinato da una legge ma attraverso un DPCM. Il testo comunque amplia lo spazio di attività apprezzabili di riconoscimento oltre quelle previste per le Onlus e le imprese sociali.

Alla lettera d) permane un’assurda limitazione all’autonomia statutaria ove si prevede che le modalità di organizzazione degli enti devono essere ispirate non solo a principi di democrazia, trasparenza e correttezza, vincoli sicuramente apprezzabili, ma anche a quelli di efficacia, efficienza ed economicità che poco si attagliano alle attività di organismi non profit. Si pensi all’applicazione del requisito dell’economicità di gestione alle attività di un’associazione di volontariato (!). Una norma sbagliata e di difficile applicazione.

Va pure citata la lett. o) ove viene valorizzato il ruolo del terzo settore nella programmazione territoriale dei servizi socio-assistenziali, culturali e ambientali, e la lett. p) dove viene riconosciuto il ruolo delle reti associative di secondo livello anche a scopo di rappresentanza.

La nuova scrittura dell’art. 5 ha sicuramente tranquillizzato chi temeva l’unificazione tra il volontariato e l’associazionismo di promozione sociale. Le differenze rimangono intatte e le uniche forme di coordinamento previste sono il registro unico nazionale e il superamento dei due osservatori nazionali che diventano il Consiglio nazionale del Terzo settore, aperto però anche all’impresa sociale e alle fondazioni.

Rimane inspiegabile l’anomalia, tutta italiana, per cui un volontario che opera in una OdV sia più meritevole di un volontario che opera in una Aps e che magari svolge l’identica attività. Ma si sa quanto sia forte la lobby del volontariato cosiddetto ‘puro’ che su questo aggettivo ha costruito le proprie fortune politiche (ed anche personali).

Buona parte dell’articolo è dedicato alla regolamentazione delle attività dei Centri di servizio per il Volontariato, che in queste settimane hanno dichiarato grande apprezzamento per il Ddl rivendicando a proprio merito la sua parziale riscrittura.

Ma, a ben guardare, il nuovo articolato pone ai Csv numerosi vincoli: un’attività esclusivamente dedicata a «fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari» (anche se in tutto il Terzo settore), l’obbligo di una base sociale aperta, il divieto di erogazioni dirette in denaro o in beni (addio alla progettazione sociale!), l’incompatibilità tra cariche nei centri e ruoli di rappresentanza esterni e, soprattutto, viene nei fatti prevista la ridefinizione della mappa dei centri e quindi la loro riassegnazione. Peraltro, i nuovi Comitati di gestione manterranno la loro funzione di controllo che si estenderà anche «alla qualità dei servizi erogati».
Fin qui il testo approvato al Senato. L’esame del provvedimento riprenderà mercoledì prossimo e potrebbe chiudersi in settimana, se non verrà a mancare il numero legale, come è già successo più volte.

– ArciReport, 24 marzo 2016

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